Parliamo di ...

POTESTA' PARENTALE

leggePotestà parentale, rientro a casa non accompagnato, disposizioni dei genitori:
l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 21 ottobre 2010

tratto da Nella valigia dell'allenatore-Viaggio di un allenatore consapevole
III ed.marzo 2014 in www.libreriauniversitaria.it

I genitori, per quanto riguarda i propri figli, possono impartire liberamente precise istruzioni all’istituto scolastico e richiedere di disporre autonomamente degli stessi anche nel tempo in cui i minori gli sono stati affidati, interferendo in tal caso con i doveri istituzionali e in particolare con l’obbligo di vigilanza in capo all’istituto stesso?
Potrebbe apparire esagerato, eppure la decisione che ci apprestiamo a segnalare si fonda su principi di legge, oltre che di buon senso, atti a prevenire e garantire l’incolumità e la sicurezza dei minori, quando nel caso di specie gli stessi sono affidati, su base negoziale, a un’istituzione scolastica. Potrebbe apparire ancora esagerato, ma non lo è per niente, quando poi un evento lesivo crea, oltre alla sofferenza dei diretti interessati, la ricerca e lo scarico di responsabilità e, come spesso accade, richieste economiche di risarcimento danni.
Con l’accoglimento della domanda d’iscrizione all’istituzione scolastica, questa assume l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. In tal senso, l’obbligo di vigilanza gravante sull’istituzione scolastica, come abbiamo affermato anche all’inizio del capitolo, permane a carico di questa per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono affidati alla stessa e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da queste incaricate.
Il diritto all’integrità fisica, costituzionalmente garantito, rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ex art. 1229 comma secondo c.c., in modo tale che non possano costituire esimente di responsabilità per l’istituto scolastico e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un luogo dove possa trovarsi in una situazione di pericolo. In tal senso, proprio in conformità a questa premessa, alla luce di un’obbligazione di vigilanza che va inquadrata in senso relativo e non assoluto - quindi tenendo conto, ad esempio, della maturazione ed età del soggetto vigilato nonché dello stato del contesto sociale e logistico - l’istituto scolastico può legittimamente opporre ai genitori richiedenti il rifiuto di consentire al minore di rincasare da solo all’uscita da scuola. In questi termini si è espresso con ordinanza il Tribunale di Trieste, alla richiesta di una mamma introdotta con ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e relativa al rifiuto dell’istituto scolastico di consentire che il proprio figlio di anni 10 potesse rincasare da solo alla propria abitazione che distava soli 550 metri dalla scuola stessa, istituto che nella fattispecie aveva opposto il proprio rifiuto, poiché nel tragitto scuola-casa non si escludevano elementi di pericolosità, fatto quest’ultimo confermato dal parere della locale polizia.


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