Un’istantanea scattata oggi ci mostrerebbe poche società sportive dilettantistiche dotate di defibrillatore semiautomatico (DAE) e relativi operatori non sanitari abilitati nei corsi regionali - queste sono quelle più organizzate - e tante che invece non sono pronte per mettersi alla pari con le prime; sullo sfondo della nostra istantanea una folla indistinta di persone colpite da attacco cardiaco trattabile con il defibrillatore, in Italia una ogni 19 minuti.
Facciamo un passo indietro.
Il sistema di prevenzione in ambito sportivo in Italia era tempo fa all’avanguardia ed è tuttora più che soddisfacente: nella visita medica per il rilascio dell’idoneità sportiva specifica l’elettrocardiogramma è d’obbligo a riposo e dopo sforzo, come la spirometria e l’esame delle urine; sono frequenti le richieste di successivi accertamenti specialistici nei casi dubbi.
Se teniamo conto che negli U.S.A. l’idoneità sportiva di legge non è niente altro che l’autocertificazione prodotta dall’atleta stesso, ci sentiamo protetti in un’oasi di civiltà: la differenza è data dalla diversa concezione che gli stati hanno della salute dell’individuo.
Mentre in Italia essa è un bene della collettività, per ragioni etiche, sociali ed economiche, negli U.S.A. è un bene disponibile nella discrezionalità del singolo: coerentemente, dove chiunque può entrare in un supermercato e comperare un’arma da guerra, chiunque, qualora lo decida, può anche correre la maratona nonostante qualche vizio cardiaco.
Inutile dire che non vedo alcuna esigenza di poter godere di entrambe quelle libertà.
Se spostiamo la nostra attenzione dalla prevenzione all’emergenza però, la nostra legislazione è carente e in forte ritardo: con la legge 120/2001 venne autorizzato l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito extra ospedaliero da parte di operatori non sanitari, abilitati in corsi riconosciuti dal sistema sanitario; un buon inizio, ma la diffusione degli apparecchi non è mai stata adeguatamente favorita dall’informazione.
Da allora si sono succeduti i governi Amato, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi: non è un problema politico, si tratta proprio di una carenza culturale, cosa ben più difficile da superare.
Il problema si sarebbe potuto risolvere con il decreto legge 158/2012 - noto come Decreto Balduzzi - convertito nella legge 189/2012, la cui attuazione è stata però frenata da deroghe e proroghe, l’ultima in ordine di tempo quella che sposta l’obbligo nei confronti delle società sportive dilettantistiche al 30 novembre 2016.
La Fondazione Giorgio Castelli da anni raccoglie informazioni, dati, opinioni, relazioni scientifiche e si rivela un importante archivio, attualmente unico, per chiunque volesse approfondire il tema; rivolgendomi al Dott. Vincenzo Castelli, Presidente della Fondazione, ho potuto trovare la massima apertura e la buona accoglienza di un’idea di collaborazione tra l’A.C. Asola e la Fondazione stessa: l’impegno da entrambe le parti non mancherà.
Un crudo bilancio dei danni causati dal ritardo nell’applicazione dell’obbligo è presto fatto: le statistiche ci dicono che in ambito sportivo gli episodi di morte cardiaca improvvisa sono stati 489 dal 2013 al 31 luglio 2016, dei quali solo 3 in presenza di defibrillatore e di personale abilitato all’utilizzo, addestrato a mettere in atto la catena della sopravvivenza fino al sopraggiungere del personale medico specializzato.
Tenendo conto che la percentuale di esiti infausti in presenza degli operatori abilitati, con eventuale utilizzo dell’apparecchio, si riduce al 20 % degli eventi, chi avrebbe potuto dare rapido corso alla legge, ma non l’ha fatto, ha quindi sulla coscienza la morte di circa 400 sportivi grandi e piccoli solo dal 2013 ad oggi.
Per rendere meglio l’idea, si tratta di circa 9 persone che ogni mese da gennaio 2013 a luglio 2016 hanno pagato con la propria vita i ritardi e le proroghe e di altre che stanno continuando a farlo: una persona ogni tre giorni è forse un dato più immediato?
Quanto costerà in termini di vite umane la proroga a novembre 2016?
I dati sono calcolati per difetto, in quanto esiste un cospicuo numero di casi non segnalati o classificati con altre diagnosi, che non rientrano nelle statistiche ufficiali.
Entrambi i provvedimenti legislativi del 2001 e del 2012 sono segni di civiltà; mentre il primo concedeva un’opzione, il secondo avrebbe dovuto, o dovrebbe prima o poi, produrre il suo effetto imponendo un obbligo, là dove sono mancate informazione, responsabilità e coscienza: nonostante che di defibrillatori in ambito sportivo se ne parli e se ne scriva in Italia da una quindicina d’anni almeno, rimangono infatti le resistenze dovute a ignoranza e leggerezza.
Il luttuoso evento di qualche giorno fa a Cannara (PG), nel quale ha perso la vita un calciatore di 30 anni, in occasione della partita di Coppa Italia di Promozione Cannara-Nuova Fulginium, è un ennesimo grido di allarme per provvedere con urgenza, nonostante nel caso specifico ci fosse un giudizio di idoneità rilasciato appena due settimane prima, nonostante sia prontamente intervenuto il medico sociale e che sia stato utilizzato il DAE, presente sul campo.
In qualità di dirigente della mia società, l’A.C. Asola, e a titolo personale, ho potuto collaborare a diverse iniziative nell’ambito del calcio dilettantistico nelle province di Mantova, Brescia e Cremona, ma molti contatti mi permettono di tenermi costantemente informato anche su altre aree: gli ostacoli che ho potuto constatare di persona negli ultimi anni all’interno delle società sportive dilettantistiche del territorio nel quale opero, hanno per lo più motivazioni economiche e di responsabilità legale.
E’ opinione diffusa che il costo per l’acquisto di un dispositivo DAE e gli oneri dei corsi di abilitazione degli operatori siano difficilmente sostenibili per le casse di una società sportiva dilettantistica: qualunque società, se avesse accantonato 1 euro al giorno (o una donazione di pochi centesimi al mese da ogni tesserato) dalla data di pubblicazione del Decreto Balduzzi, sarebbe ora in grado di acquistare il DAE e pagare i corsi per i propri operatori; spirito d’iniziativa e fantasia sono gli unici limiti al reperimento delle risorse sufficienti (uno sponsor generoso o più sponsor piccoli, una colletta tra genitori, pubblico e tesserati, lotterie finalizzate, autotassazione di dirigenti e tecnici: modalità di raccolta di fondi sufficienti singolarmente o in concomitanza tra loro); sarei istintivamente selettivo e molto semplice: sono fermamente convinto che una società che non sia in grado di far fronte a questo onere, farebbe bene a dirottare i propri atleti verso altre meno improvvisate, ma la mia è solo un’opinione personale.
L’altro freno, più difficile da sbloccare, è il timore di eventuali responsabilità legali per chi manovra il DAE e per la società stessa, sommato alla diffidenza verso ciò che la legge stessa dispone: un operatore abilitato non è responsabile né della diagnosi sul soggetto da trattare - che viene formulata dal DAE - né del buon esito dell’operazione, ma delle modalità con le quali opera, soltanto per la salvaguardia di terzi presenti, che vanno allontanati a distanza di sicurezza nel caso si dovesse rendere necessaria la scarica elettrica salvavita.
Queste le argomentazioni per smontare un atteggiamento di rifiuto, mentre quelle per accettare, sostenere e diffondere la pratica della defibrillazione precoce nello sport sono di ordine etico, medico e - si spera quanto prima - di obblighi di legge.
Non ci fa certo onore doverci assoggettare ad un obbligo per dotarci di un DAE e formare gli operatori abilitati: dovremmo sentirlo come un’esigenza primaria, dovremmo riconoscerlo come un debito che abbiamo nei confronti dei nostri tesserati, delle loro famiglie e della società stessa e come un elementare atto di rispetto per la vita di atleti, tecnici, dirigenti e pubblico.
Altro argomento che rende le società riluttanti all’acquisto di un DAE è l’incidenza rara - per fortuna - di eventi correlati a morte cardiaca improvvisa in ambito sportivo: la rarità è un parametro molto soggettivo e il fatto che un evento non si sia verificato nell’arco della carriera di un dirigente - mediamente una ventina d’anni - non significa che non si possa verificare in futuro.
Possiamo rischiare?
Stranamente in certi ambienti risultano riluttanti anche i genitori dei tesserati, che forse vedrebbero meglio un medico specialista in rianimazione a badare ai loro figli: certamente sarebbe più affidabile dell’operatore abilitato da un corso del 118, ma il fatto è che sul campo non c’è e potrebbe arrivare nel migliore dei casi solo dopo una ventina di minuti da quando si rendesse necessario. Troppo tardi, non servirebbe più, a meno che non si fosse provveduto nel frattempo ad attivare una catena della sopravvivenza, che contempla rianimazione cardio-polmonare (respirazione e massaggio cardiaco) e l'eventuale scarica con il DAE, solo quando richiesta dall'apparecchio stesso, in attesa dell'intervento del personale medico, già nel frattempo richiesto.
Anche in una società responsabile tuttavia è possibile incontrare difficoltà nel reclutare persone da formare: spesso addirittura i genitori, in riunione, di fronte ad una simile richiesta cadono nel ragionamento “…tanto non capita e se capita, non capiterà in questa società, ma se capita proprio in questa società, non capiterà nella squadra di mio figlio e se dovesse capitare nella squadra di mio figlio, lo sfortunato non sarà proprio lui…“ scambiando uno sguardo vicendevole con il genitore vicino di sedia…
Allora ben vengano i genitori che accettano di fare il corso di abilitazione anche solo per poter sostenere lo sguardo del vicino di sedia; ben vengano anche le società i cui dirigenti acquistano a malincuore il DAE e formano i propri operatori, tra un mugugno e l’altro, lamentandosi del governo, della crisi, degli obblighi, delle regole e così via, tanto se non per questi motivi, saremmo costretti a sentirli lamentarsi comunque di qualcosa: almeno li avremo sopportati per una giusta causa!
Come a volte sento dire, l’importante è portare a casa il risultato: spesso è vero.
CRONOLOGIA PRINCIPALI NORME DAE NAZIONALI
• 3 aprile 2001: la Legge 120 autorizza l’uso di DAE in ambito extra-ospedaliero da parte di operatori non sanitari formati
• 30 dicembre 2005: il D.L. 273 individua anche enti senza scopo di lucro per l’organizzazione di corsi di abilitazione
• 23 dicembre 2009: la Legge 191 stabilisce gli importi delle somme destinate alla diffusione di DAE
• 18 marzo 2011: il decreto interministeriale affida alle Regioni il compito di disciplinare i corsi di formazione BLS e BLSD per l’abilitazione all’utilizzo dei DAE
• 13 settembre 2012: il D.L. 158/2012 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale; prevede l’obbligo di dotarsi di DAE per le società sportive dilettantistiche, con una deroga di 30 mesi (scadenza 20 gennaio 2016)
• 8 novembre 2012: la Legge 189 indica le linee guida da seguire per la dotazione di DAE da parte delle società dilettantistiche
• 18 maggio 2014: il documento ministeriale indica gli indirizzi per il riconoscimento di soggetti abilitati all’’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del DAE
• 11 gennaio 2016: il decreto del Ministero della Salute sposta l’obbligo al 20 luglio 2016
• 19 luglio 2016: il decreto del Ministero della Salute sposta l’obbligo al 30 novembre 2016