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LO SPOGLIATOIO parte terza: COSA FARE

Spogliatoio

Premesse queste considerazioni (N.d.R. vedi parte prima e seconda), ricordando sempre che l’obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza dei minori, è preferibile che un allenatore, all'inizio della stagione sportiva, in occasione della riunione con i genitori e con la società, adotti una serie di pratici accorgimenti. Eccone alcuni che potranno fungere da efficaci strumenti di prevenzione e, in ogni caso, spunti di riflessione e confronto.

Esposizione alle famiglie degli atleti, direttamente o con l’ausilio del club, senza voler scatenare facili allarmismi, l'esistenza di queste problematiche anche nel mondo dello sport, proponendo possibili soluzioni, ad esempio attraverso la costante presenza di un adulto a tutela dei ragazzi, dirigente accompagnatore in primis: a questo proposito, è preferibile cercare di favorire sempre la contestualità di due adulti all’interno dello spogliatoio, poiché in questo caso l'uno “controlla l'altro” ed entrambi insieme vigilano sui ragazzi e sulla loro incolumità

Richiesta ai genitori di esprimere eventuali dissensi in merito alla sua presenza, contestualmente ai ragazzi, nello spogliatoio in occasione della doccia e delle operazioni di svestizione o vestizione

Richiesta alle famiglie di esprimere eventuali dissensi sull'effettuazione della doccia insieme ai ragazzi, nel caso in cui esigenze di spazio o la carenza di locali preposti o, ancora, nel caso in cui un gruppo particolarmente “esuberante”, rendessero necessaria la sua presenza

Richiesta e effettivo ottenimento da parte della società, in modo chiaro ed esplicito, del divieto all'accesso agli spogliatoi da parte di terzi estranei, genitori e parenti compresi, nel caso in cui fosse condiviso e accettato che l’allenatore possa o debba essere presente anche nell’effettuare la doccia insieme alla squadra;

Desistenza dalla richiesta di presenziare nello spogliatoio, nel caso di obiezione da parte anche di un solo genitore: seppure dettata da motivi di sicurezza, l’insistenza dell’allenatore potrebbe essere male interpretata; 

Richiesta del conferimento dell’incarico di tali incombenze al dirigente accompagnatore, oppure, in alternativa, la designazione di uno o due “genitori addetti allo spogliatoio” con esclusivi compiti di presenza e controllo

Richiesta al club di limitare a casi veramente eccezionali, come nel caso di eventuali concomitanze di gare, la contestuale presenza nello spogliatoio tra giovani calciatori e calciatori adulti

Segnalazione alle famiglie dell'eventuale terminologia utilizzata impropriamente dai ragazzi e legata al fenomeno in questione 

Verifica di eventuali episodi di disagio laddove non suffragati da riscontri oggettivi e concreti

Segnalazione , in primo luogo alla società sportiva, degli eventuali disagi dei ragazzi astenendosi da indagini, delazioni, giudizi, denunce  o personali risoluzione delle problematiche che, verosimilmente, richiederebbero tempo e competenza specifica 

Ricerca del confronto con persone maggiormente preparate e competenti per ottenere utili consigli su come comportarsi. 

La normativa 

La materia che trattiamo è stata regolamentata dalla legge 15.2.1996 n. 66 e, successivamente, anche dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 che prevede sanzioni penali maggiormente severe.

Sul punto, ricordiamo che la Cassazione ha configurato come “atto sessuale” ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfacimento all'istinto, collegato con i caratteri anatomico genitali dell'individuo; in tema di violenza sessuale, deve ritenersi integrare gli atti sessuali previsti dall'art. 609 bis c.p., qualsiasi atto, anche se non manifestato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo, attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprendere anche quelle ritenute dalla scienza, non solo medica, ma anche psicologica e antropologico sociologica, erogene, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale (nella specie sono stati ritenuti atti sessuali baci ripetuti sul mento, sul collo e sulle braccia, con sfioramento del seno).

Se l'atto sessuale con un minore implica comunque un contatto fisico tra l'adulto e il minore stesso, il semplice e unico “sguardo” al minore, magari con pensieri riprovevoli, in assenza di contatto, non è sufficiente ad integrare tale fattispecie di reato. Vi sono dei casi limite per cui il contatto può essere dettato da ragioni normali di affetto (carezza a fini consolatori), di rimprovero (pacca) o dettati da esigenze terapeutiche (massaggio in caso d’infortunio dell'atleta) che non costituiscono atto sessuale, non essendoci l'intenzione di procurare eccitazione sessuale o soddisfazione di desideri morbosi.

Laddove si operi in un contesto diverso e il contatto non sia dettato da esigenze sportive o mediche, ci si potrebbe trovare di fronte ad un caso, seppur limite, che concreta la fattispecie di violenza sessuale. Sul punto, ricordiamo che  “la legge del 1996 ha eliminato la distinzione tra congiungimento carnale e atti di libidine, perciò anche gli atti di libidine, che non comportino contatto con gli organi genitali sessuali, costituiscono atto sessuale, meno grave del congiungimento, ma rientrante sempre nella nozione di violenza sessuale”: così, in tema di violenza sessuale, posto che la nozione di “atti sessuali”, in quanto costituita dalla somma delle preesistenti nozioni di “congiunzione carnale” e di “atti di libidine”, deve ritenersi comprensiva anche di palpeggiamenti e toccamenti - non necessariamente limitati alle zone genitali ma estesi alle zone comunemente ritenute erogene - e che per “violenza” deve intendersi non soltanto quella che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, ma anche quella che si manifesti nel compimento insidiosamente rapido dell'azione, correttamente risulta configurato il reato “de quo” nel caso di condotta consistita nell'avere l'agente, operando nel contesto di relazioni d'ufficio e cogliendo di sorpresa, da tergo, le persone offese, costretto queste ultime a subire subitanei toccamenti nei glutei” . 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione  ha invece stabilito che “… la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali, quali definiti dall’art. 609 bis codice penale, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale nel momento in cui gli atti di autoerotismo sono compiuti a seguito delle minacce dell’imputato”  (nella fattispecie, l’allenatore era stato condannato a 4 anni di reclusione, per il reato di violenza sessuale, per aver indotto i minori a compiere atti di autoerotismo, abusando del timore riverenziale e della volontà di compiacerlo da parte dei minori in quanto proprio allenatore e per aver inviato sms con parole affettuose, minacciando in caso contrario di non farli giocare).

Infine evidenziamo un singolare episodio che ha visto protagonisti nel 2006 alcuni insegnanti di una scuola media del sud dell’Italia, accusati di violenza sessuale per non aver vigilato e impedito a un bullo dodicenne, quindi non imputabile all’epoca dei fatti, di palpeggiare una compagna di classe. “Nessun intervento è stato fatto dagli insegnanti”  - scrive il Gip che ha sollecitato la formulazione dell’atto di accusa - “pur alla presenza di una situazione disciplinare letteralmente disastrosa nel plesso scolastico dove si sono svolti fatti e che, in un primo momento, aveva comportato la richiesta di archiviazione da parte del PM”. 

L’episodio appena citato sottolinea, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza dell’obbligo di vigilanza dei docenti sugli alunni, soprattutto sotto il profilo penale, quando non vi è differenza tra chi commette violenza e chi ha l’obbligo giuridico di impedirla: in questo caso, gli insegnanti sono stati alla fine assolti con sentenza del GUP di Palermo pronunciata con rito abbreviato, poiché i legali degli imputati erano riusciti a dimostrare l’inconsapevolezza da parte degli imputati dello sfondo sessuale delle molestie, trattandosi per loro di  bullismo puro e semplice.   


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