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BULLISMO O VIOLENZA? - Responsabilità sportiva

BullismoE’ davvero sempre evidente, tra i giovani come tra adulti, la differenza tra uno “scherzo” e un “atto di violenza”?
Se la linea di confine tra il bullismo e la violenza, come abbiamo esaminato, spesso può essere molto sottile, di fatto il bullo è un violento e i suoi atti si riconducono a vera e propria violenza sulle persone o sulle cose. Non confondere pertanto il bullo con il burlone o con lo spaccone è un preciso compito da assolvere, un dovere che denota attenzione verso i ragazzi: il bullo è e resta un violento, non è certamente il Fonzie della serie televisiva Happy Days.
La Delegazione Provinciale di Grosseto della Figc, si è trovata a deliberare nel 2009 su uno spiacevole e delicato episodio che ha visto coinvolti alcuni giovani calciatori colpevoli di una vera e propria violenza perpetrata ai danni di un loro compagno di squadra.
Questi i fatti: al termine dell’allenamento dell’8.10.2008, tre giovani calciatori immobilizzavano a terra un compagno di squadra e, mentre un quarto calciatore gli spruzzava dello spray su tutto il corpo, in particolare sulle parti intime, uno degli stessi aggressori proferiva compiaciuto la frase “si questo è bullismo”.
L’episodio, comprovato nei fatti dalla confessione dei colpevoli e da altri ragazzi presenti - e al quale è seguito il deposito in sede penale di un atto di querela da parte dei genitori del minore aggredito - ha comportato il deferimento dei calciatori responsabili, del presidente del club per la violazione dell’art. 1 del CGS e del club stesso per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del CGS.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento della procura, infliggeva in sede sportiva ai calciatori responsabili la squalifica per 6 e 5 giornate, mentre al club comminava a titolo di responsabilità oggettiva – perché comprovata la responsabilità dei tesserati - l’ammenda di euro 1.000,00; il presidente del club veniva, invece, prosciolto dalle accuse di violazione dell’art. 1 CGS - per disinteresse e negligente comportamento - in quanto, a seguito dell’increscioso episodio, si sarebbe comunque attivato e interessato dagli accadimenti attraverso l’allenatore - tra l’altro padre di uno degli aggressori - e un proprio dirigente, avendo persino ricevuto la rassicurazione del “componimento” della vicenda.
Nulla è emerso in sede sportiva sul ruolo dell’allenatore, per l’omessa vigilanza sui minori anche se la Commissione, in modo evidente, ne faceva espressa menzione nel punto in cui dichiarava che “…infatti, la vigilanza, particolarmente nel caso di bambini, è istituzionalmente affidata all’allenatore (non deferito) che deve essere sempre presente nello spogliatoio…”.
Ora, se è plausibile che la Procura Federale e la Commissione non si siano pronunciate sull’allenatore (appunto non deferito), non possiamo invece escludere a priori che l’allenatore, proprio per l’omessa sorveglianza sui minori, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali relativi agli accadimenti che hanno interessato il mondo della scuola, in sede penale o civile possa andare esente da responsabilità e quindi sfuggire a una condanna, questo per il principio dell’art. 2048 comma secondo del Codice Civile e dell’art. 40 comma secondo del Codice Penale.
Sul punto, non si può non menzionare anche l’episodio che ha visto coinvolti direttamente, loro malgrado, alcuni insegnanti di una scuola nel sud Italia, accusati di violenza sessuale per non aver impedito gli abusi di un “bullo” ai danni di una compagna di classe, in virtù del principio che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Così, come riportato dagli organi di informazione “Se l'alunno è un bullo e, tra le sue piccole bravate palpeggia una compagna di classe, a pagare sono i prof. L'omessa vigilanza di un ragazzetto di 12 anni, probabilmente, costerà cara a quattro insegnanti a un passo dall'essere giudicati in un'aula di tribunale per un'accusa molto grave, quella di violenza sessuale per non avere impedito che gli abusi si ripetessero.
Il codice penale, infatti, non fa differenza fra chi commette violenza e chi ha l'obbligo giuridico di impedirla. Il fatto risale al 2006 ed è avvenuto nella scuola media L. di Palermo. Anzi si tratterebbe di più di un episodio. L'adolescente focoso, di prima media, avrebbe «molestato» in diverse occasioni la compagna, una ragazzina che frequenta la seconda. In un'occasione l'avrebbe inseguita fino in bagno avvinghiandola.
Da qui la denuncia del padre di lei. Il ragazzo non è imputabile, perché all'epoca dei fatti non aveva ancora 14 anni. «Nessun intervento è stato fatto dagli insegnanti», scrive il GIP che ha sollecitato la formulazione dell'atto di accusa.
I professori si erano difesi raccontando della situazione «difficile» presente nelle classi.
Il Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione aveva sostenuto che «la situazione disciplinare nel plesso scolastico dove si sono svolti i fatti era letteralmente disastrosa”. In questo caso, gli insegnanti sono stati assolti, con sentenza del GUP di Palermo, pronunciata con rito abbreviato, poiché i legali degli imputati erano riusciti a dimostrare l’inconsapevolezza da parte degli imputati dello sfondo sessuale delle molestie, trattandosi per loro di bullismo puro e semplice. C’è da aggiungere: va bene per quanto attiene l’inconsapevolezza dello sfondo sessuale, ma che dire e quali conseguenze ha avuto la consapevolezza per quella a sfondo “bullismo”?

da "Nella valigia dell'allenatore-Viaggio di un allenatore consapevole". III ed. marzo 2014


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