Defibrillazione

1 LUGLIO 2017: IL DEFIBRILLATORE DIVENTA UN OBBLIGO

CUORE VITTORIA mod

CUORE VITTORIA mod
Prima di trovare la sua definitiva applicazione, la normativa sui DAE (defibrillatori semi automatici portatili) in ambito sportivo dilettantistico ha attraversato 16 anni di politica, se ne sono occupati 9 governi, di sinistra, destra e centro, 9 ministri, nati tra il 1925 e il 1971, di 9 partiti diversi.

Veronesi, Sirchia, Storace, Berlusconi, Turco, Sacconi, Fazio, Balduzzi e Lorenzin...: letti con l'adeguata metrica, suonano quasi come la cantilena delle formazioni del Grande Torino o della Grande Inter, invece sono proprio i ministri che si sono succeduti dal 3 aprile 1971, data della prima legge in materia di defibrillatori, e l’1 luglio 2017, data dell’entrata in vigore dell’obbligo di dotazione per le società sportive dilettantistiche.

Tra silenzi, tempi morti, paludi di dibattiti, deroghe e proroghe, in questo lasso di tempo sono trascorse quasi 850 settimane che - secondo le statistiche degli ultimi mesi, ampiamente migliorate rispetto ad anni fa - sono costate la vita ad un minimo di 2500 sportivi di ogni età, ma una stima più realistica indicherebbe un valore almeno triplo.

Difficile capire quali motivi abbiano rinforzato le resistenze nei confronti di questo provvedimento così civile, resistenze che - abbiamo visto - sono state assolutamente trasversali rispetto alle situazioni economiche, agli schieramenti politici, all’età e alla formazione dei ministri e che hanno attecchito in un diffuso atteggiamento di ignavia, diffidenza e ignoranza in ambito tanto politico, quanto sportivo.

Al Ministro Beatrice Lorenzin vanno i più sentiti ringraziamenti dell’A.C. Asola, di tutti i praticanti e loro famiglie, degli istruttori e dei dirigenti delle società sportive dilettantistiche e i miei personali. 

Naturalmente, come qualcuno – vi sfido ad indovinare chi –  diceva, “siamo realisti, chiediamo l'impossibile!”: la prossima tappa potrebbe essere la modifica delle distinte predisposte per ogni gara, con l’aggiunta delle indicazioni del numero di matricola del DAE, il nominativo dell’operatore qualificato, nonché il numero dell’attestato conseguito.
Mi sembra scontato l'adempimento dell'invio alla Federazione dei nominativi degli operatori abilitati all'utilizzo del defibrillatore per la società.

L’A.C. Asola si farà promotrice delle istanze nelle sedi competenti.

Queste misure nel Paese dei furbi, nel quale l’elusione della norma diventa la norma stessa, assieme a sanzioni sportive ed economiche (penalizzazioni, squalifiche, multe) potranno aiutare a garantire un sufficiente livello di salvaguardia della salute e del rispetto per la vita.  

IL TESTO DEL DECRETO 

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO

CON IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto

il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”;

Visto

il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e, in particolare, l’articolo 5 e l’allegato E;

Considerato

che l’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato

che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui all’allegato E del predetto decreto;

Ritenuto

di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all’obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Articolo 1 (Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche)

1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Articolo 2 (Obblighi)

1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Articolo 3 (Inadempimento dell’obbligo)

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.

Articolo 4 (Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro della salute

Il Ministro per lo sport


Previsioni meteo

ASOLA Meteo